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Haereo vs ATK

 
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Registrato: 04/03/08 17:40
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MessaggioInviato: Lun Nov 08, 2010 16:54    Oggetto: Haereo vs ATK
 
ATK: la prima azienda ad approffittare della scadenza del brevetto dynafit, creando nuovi attacchi con notevoli innovazioni.
MONTURA HAEREO GO: azienda .....

Interessante capire come certi marchi cercano sempre di fregare le idee altrui.. per fortuna alcune volte la legge funziona! .. LEGGETE

ATK RACE s.r.l. tutela il proprio know-how ed il proprio attacco

da scialpinismo nell’interesse della rete commerciale e dei clienti.


TRIBUNALE Dl BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale

Il Giudice designato nel procedimento cautelare iscritto al n. 51/2010 R.G. con ricorso depositato il 5 gennaio 2001 ai sensi degli arti. 669 bis e ss. c.p.c., 700 c.p.c., 129, 131 e 134 c.p.i. e 11, 19 e 90 reg. CE n. 6/2002

promosso da:

ATK Race s.r.l. (avv. M. Maccagnani)

contro

Bazzani Andrea (avv. G. Nicolini, R. Cartella)

Tasci s.r.l. unipersonale (avv. G. Nicolini, R. Cartella)

nonché contro:

Nuovi Orizzonti s.a.s. di Rizzo Riccardo s.n.c.

sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 9.6.2010, ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

OMISSIS

P.Q.M.

visti gli artt. 700 c.p.c. e 2599 c.c., in parziale accoglimento del ricorso, inibisce ai resistenti, ciascuno in relazione alla rispettiva sfera di attività, l'ulteriore fabbricazione, pubblicizzazione, vendita e commercio dell'attacco Haerèo GO, o altrimenti denominato, e dei relativi cataloghi e del materiale promo-pubblicitario.

Inibisce altresì a Tasci s.r.l. e ad Andrea Bazzani la prosecuzione degli illeciti concorrenziali di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. di cui alla parte motiva.

Condanna Tasci s.r.l. ed Andrea Bazzani a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida in €. 6.000,00 per diritti e onorari, oltre 12,5%, IVA e CPA.

Pone le spese di c.t.u. a carico della ricorrente, da un lato, e di Tasci s.r.l. e Bazzani, dall'altro, in misura del 50% ciascuno, e compensa tra le parti le spese di c.t.p.

Si comunichi.

Bologna, 21.6.2010

Il giudice

Manuela Velotti


TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA DIRITTO INDUSTRIALE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. GIUSEPPE COLONNA Presidente

dott. MAURIZIO ATZORI Giudice Relatore

dott. MICHELE GUERNELLI Giudice

all'esito dell'udienza del 22/09/2010

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 12056/2010 promosso da:

ANDREA BAZZANI ING. (C.F. omissis) e TASCI SRL UNIPERSONALE con il patrocinio degli avv.ti A. Masetti Zanini de Concina, R. Cartella, F. Bellan e dall'avv. NICOLINI GIOVANNI. elettivamente domiciliati in VIA DELL'INDIPENDENZA, 27 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. NICOLINI GIOVANNI

RECLAMANTI

contro

ATK RACE SRL (C.F. omissis) con il patrocinio dell'avv. MACCAGNANI MASSIMO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI, 24 BOLOGNA presso il difensore avv. MACCAGNANI MASSIMO

NUOVI ORIZZONTI SAS DI RIZZO RICCARDO & C.

RECLAMATO CONTUMACE

Ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A

OMISSIS

P.Q.M.

Rigetta il reclamo.

Condanna i reclamanti al rimborso in favore di ATK delle spese della presente fase che si liquidano in € 1400,00 per spese; € 1121,00 per diritti e € 3000,00 per onorario oltre accessori di legge.

Bologna, 22/09/2010

Il Presidente

Dott. Giuseppe COLONNA

Il Giudice estensore

Dott. Maurizio ATZORI
_________________
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